Sequestro dell’auto per guida in stato di ebbrezza: annullata la misura ed eliminate le spese di custodia

Tabella dei Contenuti

Caso Studio

Studio Penale D’Orlando ha recentemente ottenuto dal Tribunale del Riesame di Padova l’annullamento di un sequestro penale di autovettura disposto nell’ambito di un procedimento per guida in stato di ebbrezza, con un duplice e tangibile risultato per l’assistita: non solo la restituzione del mezzo ma anche la totale esenzione dal pagamento delle spese di custodia del veicolo, maturate durante il periodo di sequestro.

Il Tribunale ha accertato la radicale illegittimità della misura, ritenendola priva di reali finalità probatorie e fondata su presupposti giuridici inconferenti, nonostante il successivo dissequestro disposto dal Pubblico Ministero nelle more del giudizio.

Antefatti

Il contesto e l’applicazione del sequestro

A seguito di un sinistro stradale, all’assistita è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, Codice della Strada.

Nell’immediatezza dei fatti è stato correttamente disposto il sequestro amministrativo del veicolo: misura espressamente prevista dalla disciplina speciale del Codice della Strada.
Successivamente, tuttavia, sul medesimo mezzo è stato applicato anche un sequestro penale qualificato come probatorio, con affidamento del veicolo a un custode terzo e conseguente maturazione delle spese di custodia previste per legge.

 

Fase Preliminare

La proposizione del riesame

Rilevata la palese illegittimità del sequestro penale, lo Studio ha proposto richiesta di riesame avverso il decreto del Pubblico Ministero.

Fin da subito, l’impugnazione si è fondata su un punto dirimente: nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, l’ordinamento consente esclusivamente il sequestro amministrativo del veicolo, mentre il sequestro penale non rappresenta un rimedio legittimo, se non in presenza di effettive e concrete esigenze probatorie.

Strategia e sviluppi

La fissazione dell’udienza e gli sviluppi successivi

A seguito della proposizione del riesame, il Tribunale ha fissato l’udienza camerale per la trattazione dell’impugnazione.

Nelle more, il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo, ritenendo non più necessario il mantenimento del vincolo.
Nonostante ciò, lo Studio ha ritenuto essenziale mantenere l’impugnazione, poiché il dissequestro, di per sé, non sarebbe stato sufficiente a tutelare la cliente dal rischio di vedersi comunque addebitate le spese di custodia maturate durante il periodo di sequestro.

Il deposito dei motivi di riesame

Con apposita memoria, lo Studio Penale D’Orlando ha quindi illustrato in modo puntuale i motivi di illegittimità del sequestro, evidenziando in particolare che:

  • nel reato di guida in stato di ebbrezza il sequestro del veicolo è già integralmente disciplinato dal Codice della Strada, attraverso lo strumento del sequestro amministrativo;
  • il sequestro penale del medesimo bene si risolve in una duplicazione non consentita del vincolo;
  • nel caso concreto non sussisteva alcuna reale finalità probatoria, essendo gli accertamenti rilevanti già cristallizzati nei verbali di polizia;
  • il richiamo alla confisca ex art. 240 c.p. era inconferente, trattandosi di norma riferita a beni intrinsecamente illeciti, categoria nella quale un’autovettura non rientra.

L’udienza e la decisione del Tribunale

All’esito dell’udienza camerale, il Tribunale del Riesame di Padova ha accolto l’impugnazione proposta dallo Studio, rilevando in particolare:

  • l’inapplicabilità dell’art. 240, comma 2, c.p. al caso di specie;
  • la totale carenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie;
  • l’assenza, negli atti di indagine, di elementi idonei a giustificare il sequestro penale del veicolo.

Pur prendendo atto dell’avvenuta restituzione del mezzo, e seguendo l’orientamento della difesa, il Tribunale ha perciò ritenuto necessario pronunciarsi nel merito, accertando l’illegittimità della misura.

Il risultato ottenuto

Il risultato concreto per la cliente

Grazie all’annullamento del sequestro, la cliente ha ottenuto un duplice e tangibile risultato: non solo la restituzione del mezzo ma anche la totale esenzione dal pagamento delle spese di custodia del veicolo, evitando un pregiudizio economico che sarebbe derivato dall’applicazione di una misura non consentita dall’ordinamento.

Conclusioni

Il risultato concreto per la cliente

Il caso affrontato dallo Studio Penale D’Orlando dimostra come, nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, sia essenziale distinguere tra sequestro amministrativo, previsto e consentito, e sequestro penale, che non può essere utilizzato come rimedio aggiuntivo o sostitutivo in assenza di reali esigenze probatorie.

Un controllo tempestivo di legittimità delle misure cautelari reali consente non solo di rimuovere vincoli indebiti, ma anche di prevenire conseguenze economiche ingiuste a carico dell’assistito.

Sebastiano D'Orlando
L’avvocato Penalista Sebastiano D’Orlando si è laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine ed è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova.
Condividi questo articolo: