Nessuna diffamazione: Studio Penale D’Orlando ottiene dal GIP di Treviso archiviazione per insussistenza di reato

Tabella dei Contenuti

Caso Studio

Introduzione

Studio Penale D’Orlando ha recentemente ottenuto dal Tribunale di Treviso l’archiviazione nel merito di un procedimento per diffamazione online, superando la precedente richiesta del Pubblico Ministero di definire il caso per particolare tenuità del fatto.

Un risultato reso possibile da un’attività difensiva sviluppata attraverso l’accesso e l’esame degli atti, lo svolgimento di indagini difensive, la raccolta di nuovi riscontri e la successiva opposizione alla richiesta di archiviazione, che ha condotto il Giudice a riconoscere il legittimo esercizio del diritto di critica e a escludere la sussistenza del reato.

In questo articolo ripercorriamo le principali fasi del caso e spieghiamo perché l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, pur evitando il processo e dirette conseguenze penali, possa rappresentare per l’indagato una soluzione non pienamente liberatoria e meritevole, in presenza dei necessari presupposti di legge, di opposizione.

La vicenda

Alcune recensioni online e la querela per diffamazione

Il procedimento traeva origine da alcune recensioni negative pubblicate nei confronti di una struttura sanitaria privata, nelle quali venivano criticati i disservizi e le modalità con cui era stata gestita l’esperienza di una propria familiare.

I responsabili della struttura, ritenendo lesive le affermazioni pubblicate, avevano presentato querela per diffamazione.

All’esito delle indagini, il Pubblico Ministero aveva escluso la necessità di celebrare un processo, ma non l’esistenza del reato: le recensioni erano state infatti considerate espressive di un’offesa particolarmente tenue e, su tale presupposto, era stata richiesta l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p., con notificazione del relativo avviso a indagato e persona offesa.

La richiesta di archiviazione

Gli effetti “a doppio taglio” della particolare tenuità del fatto

La richiesta del Pubblico Ministero appariva, a prima vista, favorevole: il suo accoglimento avrebbe infatti consentito all’assistita di evitare il processo e l’applicazione di qualsiasi sanzione penale.

L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, tuttavia, non equivale al riconoscimento dell’innocenza dell’indagato. Al contrario, l’istituto in questione presuppone un accertamento di commissione del reato contestato, escludendone soltanto la punibilità in ragione della ridotta sua offensività e della non abitualità del comportamento.

In altri termini, il fatto rimane penalmente illecito, ma viene considerato troppo tenue per meritare una pena.

Il relativo provvedimento viene inoltre iscritto nel casellario giudiziale, pur non comparendo nei certificati ordinariamente richiesti dall’interessato, dal datore di lavoro o dalla Pubblica Amministrazione, e può assumere rilievo in occasione di future valutazioni giudiziarie sulla non abitualità del comportamento.

Si tratta quindi di una soluzione certamente favorevole, ma non pienamente liberatoria, che deve essere valutata tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso e degli eventuali elementi disponibili per sostenere l’insussistenza del reato.

Le prime iniziative dello Studio

L’accesso agli atti e l’analisi della richiesta del Pubblico Ministero

Assunto l’incarico, lo Studio ha anzitutto richiesto e ottenuto copia integrale del fascicolo delle indagini, così da esaminare la querela, le recensioni contestate, la documentazione prodotta dalle persone offese e gli ulteriori accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria.

L’analisi degli atti ha consentito di comprendere le ragioni della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, ma anche di individuarne il limite principale: il fascicolo restituiva il contenuto delle recensioni e la ricostruzione fornita dai querelanti, senza rappresentare compiutamente il contesto nel quale le critiche erano maturate.

La vicenda emergeva quindi soltanto in parte, mentre risultavano assenti diversi elementi potenzialmente idonei a dimostrare che le dichiarazioni pubblicate poggiassero su fatti realmente accaduti.

Alla luce di queste lacune, lo Studio ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accettare una definizione del procedimento fondata sulla particolare tenuità. Prima di presentare opposizione era tuttavia necessario ricostruire e documentare la parte della vicenda rimasta estranea alle indagini.

Le indagini difensive

La ricostruzione autonoma del contesto

La difesa ha quindi avviato un’attività di indagine finalizzata a verificare i fatti posti alla base delle recensioni e a raccogliere elementi utilizzabili nel procedimento.

È stata anzitutto acquisita la dichiarazione scritta della persona direttamente coinvolta nella vicenda, nel rispetto delle forme e delle garanzie previste dalla legge. Tale dichiarazione ha permesso di ricostruire in modo organico gli avvenimenti che avevano preceduto la pubblicazione delle recensioni e di fare emergere circostanze sino a quel momento non considerate.

Il racconto è stato poi verificato attraverso la raccolta delle comunicazioni intercorse tra i soggetti coinvolti e degli ulteriori riscontri documentali disponibili, successivamente ordinati secondo la successione degli eventi.

In questo modo, la difesa non si è limitata a contrapporre alla querela una differente interpretazione degli atti d’indagine, ma ha ricostruito e documentato il nucleo fattuale sul quale si fondavano le critiche espresse dall’assistita.

La strategia difensiva

L’opposizione alla richiesta di archiviazione

Completate le attività in questione, lo Studio ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

L’obiettivo era ottenere un risultato diverso e più favorevole rispetto a quello prospettato dal Pubblico Ministero: non il riconoscimento di una diffamazione troppo tenue per essere punita, ma l’accertamento che le recensioni costituissero legittimo esercizio del diritto di critica.

L’opposizione ha quindi ricostruito il contesto emerso dalle indagini difensive e analizzato le affermazioni pubblicate alla luce dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di critica.

La documentazione raccolta consentiva anzitutto di dimostrare la veridicità del nucleo essenziale dei fatti. I toni utilizzati, sebbene severi, rimanevano inoltre proporzionati alla vicenda e non si traducevano in un’aggressione personale gratuita. Le recensioni riguardavano, infine, informazioni potenzialmente rilevanti per gli utenti di una struttura sanitaria e rispettavano quindi anche il requisito della pertinenza sociale.

Su queste basi è stato chiesto al Giudice di escludere la natura diffamatoria delle dichiarazioni, riconoscendo in primo luogo la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. e disporre l’archiviazione nel merito per infondatezza della notizia di reato.

L’udienza davanti al G.I.P.

Il confronto con le argomentazioni delle persone offese

Anche le persone offese avevano presentato opposizione alla richiesta del Pubblico Ministero, sostenendo – in senso diametralmente opposto – la particolare gravità delle recensioni e la necessità di proseguire il procedimento.

Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi fissato un’udienza, nel corso della quale è stato possibile illustrare gli esiti delle indagini difensive e le ragioni per le quali la condotta doveva essere considerata pienamente lecita.

La discussione ha permesso anche di confrontarsi con le argomentazioni avversarie, che attribuivano alle recensioni una portata denigratoria e specifiche conseguenze economiche. Tali contestazioni sono state confutate richiamando il contesto nel quale le dichiarazioni erano maturate, i riscontri documentali raccolti e il collegamento tra le espressioni utilizzate e i fatti che le avevano originate.

La decisione del Tribunale

Le recensioni costituivano legittimo esercizio del diritto di critica

Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all’udienza, il Giudice ha ritenuto non accoglibile la richiesta del Pubblico Ministero nella parte in cui individuava nella particolare tenuità del fatto il fondamento dell’archiviazione.

L’ordinanza ha riconosciuto che la querela non restituiva l’intero sviluppo della vicenda e che proprio le produzioni allegate all’opposizione dell’indagata avevano consentito di ricostruire compiutamente il contesto nel quale le recensioni erano maturate.

Alla luce dei nuovi elementi, il Giudice ha accertato che le valutazioni pubblicate poggiavano su un nucleo fattuale concreto, determinato e riscontrato. Le espressioni utilizzate, sebbene aspre, sono state considerate funzionali alla rappresentazione di un giudizio negativo e non riconducibili a un’aggressione personale gratuita.

È stata inoltre riconosciuta la pertinenza sociale delle recensioni, considerato l’interesse degli utenti a conoscere le modalità di erogazione del servizio e di gestione del rapporto con il paziente da parte di una struttura sanitaria.

Il Tribunale ha quindi ricondotto la condotta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica previsto dall’art. 51 c.p. e disposto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, escludendo qualsiasi ragionevole prospettiva di sostenibilità dell’accusa in giudizio.

I risultati ottenuti

Un provvedimento pienamento liberatorio

La strategia adottata ha consentito di trasformare una richiesta di archiviazione fondata sul riconoscimento di un reato tenue in un provvedimento pienamente liberatorio.

Attraverso l’accesso e l’esame degli atti, lo svolgimento delle indagini difensive, la raccolta dei riscontri documentali, il deposito dell’opposizione e la successiva discussione davanti al G.I.P., è stato possibile ottenere il riconoscimento che le recensioni costituivano esercizio di un diritto e che nessun reato era stato commesso.

Non una diffamazione troppo lieve per essere punita, dunque, ma una condotta pienamente lecita.

Il caso dimostra come non tutte le archiviazioni abbiano lo stesso significato e come, in presenza di elementi concreti per sostenere l’insussistenza del reato, possa essere determinante non fermarsi a un risultato soltanto apparentemente favorevole.

Contattaci

Studio Penale D’Orlando assiste persone fisiche ed enti in ogni fase del procedimento penale, occupandosi anche dello svolgimento di indagini difensive e della predisposizione di opposizioni alle richieste di archiviazione.

Se hai ricevuto un avviso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e vuoi comprenderne il significato e le possibili conseguenze, non esitare a contattare lo Studio per una valutazione riservata del caso.

Sebastiano D'Orlando
L’avvocato Penalista Sebastiano D’Orlando si è laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine ed è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova.
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