La Diffamazione a mezzo Social

Lo Studio Penale D'Orlando presta assistenza in materia di diffamazione – in particolare a mezzo internet – nonché nell’ambito dei reati connessi alla violazione della privacy, assistendo persone fisiche e società nelle vesti di imputati o di danneggiati da reato.

Tabella dei Contenuti

Diritto Penale dell'Informazione: Diffamazione Social e Online

Che cos'è la diffamazione?

La diffamazione è un reato previsto dal codice penale italiano, che si verifica quando una persona comunica a più persone, in assenza dell’interessato, informazioni lesive della sua reputazione. In tal modo, le affermazioni offensive vengono diffuse pubblicamente, danneggiando l’onore e la dignità della vittima agli occhi della comunità.

Perché si possa parlare di diffamazione, devono dunque essere presenti tre elementi fondamentali:

  1. La vittima non deve essere presente durante la comunicazione (sia reale che virtuale);
  2. La reputazione della persona offesa deve essere lesa;
  3. L’offesa deve essere comunicata a più persone.
 
Quanto al trattamento sanzionatorio, la legge punisce la diffamazione con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1.032 euro. Tuttavia, se l’offesa è compiuta tramite internet o attraverso un social network, la pena è più severa (arrivando alla reclusione da sei mesi a tre anni o a una multa non inferiore a 516 euro).

Che differenza c'è tra diffamazione e ingiuria?

Come appena chiarito, affinché si possa parlare di diffamazione è necessario che l’offesa venga pronunciata in assenza della vittima e comunicata con più persone.

Di conseguenza, un messaggio privato offensivo inviato esclusivamente alla persona offesa non realizza il reato di diffamazione

In questo caso, la condotta del colpevole è inquadrabile nel reato di ingiuria, il quale, a seguito della depenalizzazione intervenuta nel 2016, è stato trasformato in un illecito civile.

 

Oggi l’ingiuria non comporta quindi più la possibilità di instaurare un procedimento penale, ma consente solo di agire civilmente per il risarcimento del danno contro l’offensore. Perciò è quanto mai fondamentale distinguere tra le due fattispecie: la diffamazione può avere conseguenze penali, mentre l’ingiuria no, riservando alla vittima un’esclusiva tutela risarcitoria.

Dire la verità impedisce di configurare la diffamazione?

Dire la verità non esclude la diffamazione: anche un’affermazione vera può configurare il reato di diffamazione.

In tema di diffamazione, infatti, la legge non distingue la notizia vera da quella falsa (salvo casi estremamente lati, quale quello di cui all’art. 596 c.p.), ma punisce chi danneggia l’altrui reputazione a prescindere dalla veridicità della notizia.

Prevedendo questo reato, in altri termini, la legge non intende garantire la “verità dei fatti” ma piuttosto tutelare la dignità degli individui, evitando che la loro reputazione venga lesa  (indipendentemente dal contenuto delle affermazioni). 

Questo approccio evidenzia l’importanza di un equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e la protezione della reputazione altrui, poiché le parole – anche nel caso in cui attestino fatti ipoteticamente veri – possono avere un impatto profondo e duraturo sulla vita di una persona.

Ci sono possibili cause di giustificazione per il reato di diffamazione?

Sì, esistono alcune cause di giustificazione che possono esonerare un individuo dall’accusa di diffamazione. In Italia, la legge prevede specifiche circostanze in cui la diffamazione può essere considerata giustificata e non punibile.  Tra queste, ricordiamo le principali:

  1. Esercizio del diritto di cronaca: I giornalisti, ad esempio, possono essere esonerati dall’accusa di diffamazione se dimostrano che le loro affermazioni sono vere, di interesse pubblico, e riportate con correttezza e senza intenti denigratori. Questo è noto come diritto di cronaca, che bilancia la libertà di informazione con la tutela della reputazione.

  2. Diritto di critica: La critica, purché espressa in termini civili, può essere considerata giustificata. La critica deve essere pertinente, proporzionata e non eccedere i limiti dell’argomentazione razionale e civile.

  3. Provocazione: è prevista una speciale causa di non punibilità nel caso in cui la diffamazione avvenga come immediata reazione a una provocazione subita. La provocazione deve essere ingiusta e immediatamente precedente alla reazione diffamatoria, che a sua volta deve essere proporzionata all’offesa ricevuta. Questa causa di giustificazione può ridurre o eliminare la responsabilità penale per chi ha agito sotto l’effetto di un impulso emotivo suscitato dalla provocazione.

Quando si parla di "diffamazione a mezzo social"?

La diffamazione a mezzo social si verifica quando una persona utilizza piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram per diffondere affermazioni false e lesive della reputazione di qualcuno. Con l’uso massiccio dei social network, questa forma di diffamazione è diventata più comune, caratterizzata da:

– Ampia diffusione: Le affermazioni possono raggiungere rapidamente un vasto pubblico, aggravando il danno alla reputazione.

– Persistenza: I contenuti possono rimanere online a lungo, continuando a causare danni anche dopo la pubblicazione.

Interattività: La condivisione e i commenti amplificano ulteriormente l’effetto diffamatorio.

In Italia, la diffamazione a mezzo social è punita più severamente rispetto a quella tradizionale, in quanto si ritiene commessa “con un mezzo di pubblicità” ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., che prevede pene aumentate proprio per la maggiore diffusività del mezzo. Le vittime possono agire legalmente per la rimozione dei contenuti e per il risarcimento dei danni.

Quali sono le tutele legali a disposizione a fronte di una diffamazione a mezzo social?

La diffamazione online tramite social media come Facebook, Instagram, Twitter e altre piattaforme rappresenta una forma particolarmente insidiosa di violazione della reputazione, data la rapidità con cui le informazioni possono diffondersi e l’ampia portata che possono raggiungere. Le vittime di tali illeciti hanno a disposizione due principali istituti giuridici per tutelarsi, finalizzati anzitutto alla cessazione dell’illecito e al risarcimento del danno.

Le due vie legali principali sono:

  • Querela penale

Consiste nell’avviare un’azione penale tramite la presentazione di una querela presso la Procura della Repubblica.  

Questo procedimento offre diversi vantaggi: la denuncia può essere presentata senza bisogno di un avvocato e le indagini preliminari sono condotte dallo Stato, senza costi a carico della vittima. Inoltre, si può procedere anche contro ignoti, affidando alla Procura l’onere di identificare l’autore del reato. 

Se, tuttavia, l’indagine non porta a risultati o viene archiviata, non si potrà ottenere giustizia in sede penale. Inoltre, se si intende richiedere un risarcimento durante il processo penale, sarà necessario costituirsi parte civile con l’assistenza di un legale.

Uno svantaggio dell’azione penale è che, anche in caso di condanna, il giudice penale spesso non quantifica il risarcimento dovuto alla vittima, rimandando la decisione al giudice civile. Questo comporta l’avvio di un ulteriore procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni.

  • Azione civile

Alternativamente, la vittima può intentare un’azione civile per richiedere direttamente il risarcimento dei danni e la rimozione dei contenuti diffamatori. Questa strada è più focalizzata sul ristoro economico e non dipende dalle decisioni della Procura o dall’esito di un processo penale. In caso di vittoria, la sentenza civile quantificherà immediatamente il risarcimento dovuto, permettendo alla vittima di esigere il pagamento. Inoltre, si può richiedere un provvedimento d’urgenza per la rimozione dei contenuti lesivi, qualora vi sia un rischio di ulteriore diffusione o aggravamento del danno.

Tuttavia, l’azione civile presenta alcuni svantaggi: è necessario rivolgersi a un avvocato fin dall’inizio, con i relativi costi, e non si può contare sul supporto della Procura per l’identificazione del responsabile. Se il diffamatore risulta insolvente o privo di beni patrimoniali, ottenere un risarcimento diventa difficoltoso, se non impossibile.

Come sapere se si è stati denunciati per diffamazione?

Se si temono conseguenze legali a causa di un commento o di un post pubblicato online, l’unico modo per accertarsi preventivamente se si è stati querelati per diffamazione è richiedere un certificato ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura penale. Tale certificato dovrà essere richiesto presso la Procura della Repubblica territorialmente competente (che, nel caso di diffamazione, è quella situata nel luogo di residenza della vittima).

La richiesta del certificato può essere effettuata personalmente presso gli uffici della Procura oppure affidandosi a un difensore, il quale potrà presentare la domanda a nome dell’interessato. Una volta ottenuto il certificato, sarà possibile nominare un difensore di fiducia che possa fornire assistenza legale e supporto nella gestione della situazione giudiziaria. Questo passo è fondamentale per comprendere la natura delle accuse e per valutare le opzioni legali disponibili per affrontare eventuali conseguenze derivanti dalla denuncia.

Come difendersi da una accusa di diffamazione a mezzo social?

Se ci si trova ad affrontare un’accusa di diffamazione a mezzo social, esistono diverse strategie adottabili per evitare una condanna:

Accettazione e remissione di querela: la soluzione preferibile

Una delle opzioni più vantaggiose è cercare di raggiungere un accordo economico con la vittima, concordando la remissione (in termini più semplici: un “ritiro”) della querela. 

Questo passaggio è possibile in “ogni stato e grado del processo”, il che significa che si può effettuare fino a quando il procedimento non sia concluso definitivamente. È tuttavia consigliabile cercare di risolvere la questione rapidamente, poiché le condizioni economiche per una rimessione possono diventare più onerose nelle fasi avanzate del procedimento.

Alternative all’accordo economico

Qualora un accordo economico non sia praticabile, ad esempio per motivi finanziari, è possibile considerare la messa alla prova. Questa misura consente di evitare il processo e la condanna, attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. 

Se né l’accordo con la vittima né la messa alla prova si rivelassero fattibili (o opportuni), si dovrà affrontare il processo. In questa eventualità, occorrerà decidere se optare per una riduzione della pena, attraverso strumenti come il patteggiamento o il rito abbreviato, oppure difendersi in dibattimento dimostrando la propria innocenza.

L'intervento dell'Avvocato Penalista Sebastiano D'Orlando

Sebastiano D'Orlando
L’avvocato Penalista Sebastiano D’Orlando si è laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine ed è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova.
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